Responsabilità medica e sanitaria
Un danno subito in ospedale non è di per sé un errore, e un errore non è di per sé risarcibile. Fra le due cose sta il nesso causale, ed è lì che si decidono queste cause.
Lo Studio segue vicende di responsabilità sanitaria dalla fase stragiudiziale al giudizio, assistendo pazienti e familiari. Segue anche l'altro lato: la difesa di medici, professionisti sanitari e strutture, su mandato diretto o su incarico di Compagnie assicurative. È una circostanza che cambia il modo di impostare un caso — conoscere le difese che verranno opposte, e su quali punti una Compagnia tratta davvero, non si impara dal solo lato del danneggiato.
Nell'accertamento dei fatti lo Studio si avvale di una rete selezionata di medici specialisti, operante su tutto il territorio nazionale. È il presupposto di ogni altra valutazione: capire, prima di tutto, se un errore ci sia davvero stato e se abbia causato il danno lamentato.
Il settore è curato dall'Avv. Alessandro Lacchini, patrocinante in Cassazione e docente nel corso di specializzazione in responsabilità sanitaria per medici legali dell'Università di Bologna.
Che cosa si intende per responsabilità sanitaria
Rientrano in questa materia i danni conseguenti a condotte diagnostiche, terapeutiche, chirurgiche o assistenziali non conformi alle leges artis, e quelli derivanti dalla carenza organizzativa della struttura: infezioni contratte durante il ricovero, mancata sorveglianza, difetti nella catena delle consegne fra reparti, ritardi nella presa in carico.
Vi rientra anche una categoria autonoma, spesso trascurata: la violazione del consenso informato. È un danno che vive di vita propria e può essere risarcito anche quando l'intervento è stato eseguito correttamente, perché ciò che viene leso è il diritto di autodeterminarsi rispetto alle cure.
Dopo la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) le posizioni della struttura e del singolo professionista si sono divise. La struttura risponde a titolo contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c., e l'azione si prescrive in dieci anni. Il medico che non abbia assunto un'obbligazione contrattuale direttamente col paziente risponde ex art. 2043 c.c., con prescrizione di cinque anni. È una distinzione che va fatta all'inizio, perché determina chi conviene convenire, con quale onere probatorio e — soprattutto — entro quando.
Le declinazioni dell'errore sanitario
Un danno può derivare da un gesto sbagliato o mancato, o dal modo in cui la struttura sanitaria è organizzata. La distinzione riguarda il fatto, non le sue conseguenze: i danni risarcibili, il percorso dell'accertamento tecnico e i termini di prescrizione sono i medesimi. Cambia però ciò che occorre dimostrare, e cambia dove lo si va a cercare.
L'errore commissivo: qualcosa è stato fatto, e fatto male
Interventi chirurgici eseguiti in modo non conforme alle regole dell'arte, lesioni di organi o strutture contigue, scelta di una tecnica inadeguata al caso, uso scorretto di strumentazione, somministrazione di farmaci errati o in dosaggio sbagliato, errori trasfusionali.
La prova si costruisce sull'atto: il verbale operatorio, la descrizione della tecnica impiegata, il decorso nelle ore immediatamente successive. È la categoria in cui il fatto è più visibile — e proprio per questo quella in cui la difesa si concentra sulla complicanza, cioè sull'evento avverso che può verificarsi anche senza alcun errore.
L'errore omissivo: qualcosa non è stato fatto, o è stato fatto troppo tardi
Diagnosi mancate o tardive, accertamenti dovuti e mai disposti, referti non letti o correttamente refertati ma mai comunicati, mancata indicazione a un intervento che andava proposto, sorveglianza post-operatoria insufficiente, dimissioni premature.
È la categoria più insidiosa, perché non c'è un gesto da indicare: c'è un decorso della malattia che nel frattempo è andato avanti. Segue regole probatorie proprie, che trattiamo nella pagina dedicata all'errore diagnostico e al ritardo di diagnosi.
La carenza organizzativa: non il singolo sanitario, ma la struttura
Infezioni contratte durante il ricovero, cadute di pazienti non adeguatamente sorvegliati, difetti nella catena delle consegne fra reparti e fra turni, ritardi nella presa in carico, organici insufficienti rispetto al carico assistenziale, apparecchiature non funzionanti o non disponibili.
Qui la responsabilità della struttura viene in rilievo per sé, e la prova passa dai protocolli adottati, dai registri interni e dai dati di sorveglianza, più che dalla condotta di una singola persona. È anche la categoria in cui la posizione del paziente è probatoriamente più favorevole, perché ciò che si contesta è l'organizzazione, che la struttura deve poter documentare.
A parte: il consenso informato
Non riguarda l'esecuzione della prestazione, ma l'informazione che avrebbe dovuto precederla, e produce un danno autonomo anche quando l'atto sanitario è stato eseguito correttamente. Vi rientrano l'informazione incompleta sui rischi e sulle alternative, il consenso raccolto in condizioni che non consentivano una scelta consapevole, e i casi in cui il modulo è stato firmato senza che nulla sia stato spiegato.
Qualunque sia la declinazione, le conseguenze risarcibili, il percorso dell'accertamento tecnico e i termini sono quelli descritti nei capitoli che seguono.
Come si dimostra un caso
La cartella clinica è il documento su cui si vince o si perde, e va letta in un certo modo.
L'errore più comune è passarla al setaccio elencando ogni irregolarità che vi si trova: una firma mancante, un consenso raccolto tardi, una consegna infermieristica lacunosa. Sono rilievi che quasi sempre non hanno alcuna relazione con il danno lamentato, e producono l'effetto opposto a quello sperato. Il consulente d'ufficio è un medico: davanti a un elenco di contestazioni che non incidono sull'esito clinico legge una lamentela sterile, e da quel momento guarda con diffidenza anche ai rilievi fondati.
Il lavoro serio è l'inverso. Si stabilisce prima chi è il danneggiato e quale danno gli si imputa, poi si isolano soltanto le condotte che con quel danno hanno un legame causale, e si costruisce su quelle. Poche, documentate, verificabili sul decorso clinico.
Sul piano probatorio, al paziente spetta provare il contratto o il contatto con la struttura, allegare un inadempimento qualificato e — questo è il punto oggi più severo — dimostrare il nesso causale fra la condotta e il danno. Solo una volta superata questa soglia grava sulla struttura l'onere di provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lei non imputabile.
Il percorso: la fase preliminare e l'accertamento tecnico
Prima di poter agire in giudizio la legge impone una condizione di procedibilità: il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. oppure la mediazione. Nella pratica la prima strada è quasi sempre preferibile, perché produce una consulenza tecnica utilizzabile poi nell'eventuale giudizio di merito.
L'accertamento è affidato a un collegio: un medico legale e uno specialista della disciplina interessata. Le imprese di assicurazione sono tenute a parteciparvi, e questo è ciò che rende la fase realmente conciliativa: molte vicende si chiudono qui, senza causa.
È la fase decisiva. Il quesito che il Giudice affida al collegio, la scelta del consulente di parte, il modo in cui la documentazione viene organizzata e presentata determinano l'esito molto più di quanto poi si possa recuperare in giudizio. Va aggiunto che l'accertamento verte fisiologicamente sulla responsabilità e sui danni diretti alla vittima: le voci che spettano ai congiunti restano normalmente fuori dal quesito, e ciò non pregiudica in nulla la loro sorte.
I danni risarcibili
Alla persona danneggiata spettano il danno biologico — temporaneo e permanente — nelle sue componenti dinamico-relazionali, il danno morale quando ne ricorrano i presupposti, le spese mediche sostenute e quelle future, e il danno patrimoniale da riduzione o perdita della capacità di produrre reddito.
Ai congiunti, in caso di decesso o di lesioni di particolare gravità, spetta il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale, e può spettare il danno patrimoniale riflesso, comprese le spese di assistenza.
La liquidazione delle lesioni di non lieve entità è oggi regolata dalla Tabella Unica Nazionale introdotta con il D.P.R. 12/2025, che ha sostituito i criteri applicati in precedenza. È un cambiamento recente e non neutro: incide sugli importi, e va verificato caso per caso quale disciplina si applichi alla vicenda concreta.
I termini
Dieci anni verso la struttura. Per il medico il termine dipende dal titolo: decennale quando col paziente esisteva un'obbligazione contrattuale diretta, quinquennale in ogni altro caso. La decorrenza parte dal momento in cui il danno si è manifestato ed è divenuto riconoscibile come conseguenza della condotta, non necessariamente dalla data dell'intervento — distinzione che nei ritardi diagnostici fa spesso la differenza.
Nei casi in cui il fatto costituisca anche reato possono operare termini più lunghi. Se avete un dubbio sul tempo residuo, è la prima cosa da verificare: nessuna valutazione di merito serve su un diritto già prescritto.
Lo Studio
• Il Sole 24 Ore – Statista, «Studi Legali dell’Anno 2024», categoria Responsabilità sanitaria
• Le Fonti Awards 2021 – Avvocato dell'anno nella responsabilità sanitaria
• Patrocinio davanti alla Corte di Cassazione
• Docenza nel corso di specializzazione in responsabilità sanitaria per medici legali dell'Università di Bologna
• Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano
Pubblicazioni e relazioni in materia di responsabilità sanitaria, consenso informato e liquidazione del danno
Domande frequenti
Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento di un errore medico?
Verso la struttura sanitaria sono dieci anni. Verso il medico dipende dal rapporto: decennale anche per lui se con voi aveva un vincolo contrattuale diretto, quinquennale negli altri casi. La decorrenza parte da quando il danno è divenuto riconoscibile, il che nei ritardi diagnostici può avvenire anche a distanza di tempo dal trattamento sanitario.
Devo fare l'accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) prima di fare causa?
Sì, salvo scegliere la mediazione: la legge impone una delle due come condizione di procedibilità. Nella maggior parte dei casi l'accertamento tecnico è la via più efficace, perché la consulenza che ne scaturisce è utilizzabile in giudizio e frequentemente, se positiva, determina l'accordo tra le parti.
L'ospedale mi ha fatto firmare il consenso: posso ancora contestarne il contenuto?
Sì. Un modulo firmato non prova che l'informazione sia stata effettivamente data, né che fosse completa rispetto ai rischi e alle alternative. La violazione del consenso informato è un danno autonomo, distinto dall'errore tecnico.
Che cosa spetta ai familiari se il paziente è deceduto?
Il danno da perdita del rapporto parentale, il danno patrimoniale riflesso ove ricorra, e le voci risarcitorie che il paziente deceduto aveva maturato in vita e che si trasmettono agli eredi.
Come faccio a ottenere la cartella clinica?
Va richiesta alla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta a rilasciarla ai sensi della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017). Occorre chiedere la cartella completa, comprensiva dei tracciati, delle immagini radiologiche e dei referti, non il solo verbale di dimissione.
Quanto costa un giudizio di responsabilità sanitaria?
Dipende dalla complessità e dal valore. Nel primo colloquio indichiamo i costi prevedibili di ciascuna fase, comprese le spese di consulenza tecnica, prima che assumiate qualsiasi impegno.
Parliamone
Se pensate di aver subito un danno in ambito sanitario, o se siete un professionista o una struttura che deve difendersi, potete fissare un primo colloquio di valutazione.
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