Incidenti stradali gravi: risarcimento del danno alla persona

Il sinistro con seri esiti permanenti non si distingue da quello di lieve entità solo per la misura del danno, ma anche per la procedura applicabile: mutano il destinatario della richiesta risarcitoria e l'oggetto della prova, e la quantificazione economica presuppone la stabilizzazione dei postumi, che può richiedere anni.

Lo Studio assiste le vittime di sinistri con conseguenze gravi — invalidità permanenti di rilievo, politraumi, esiti letali — e i loro familiari, nella fase stragiudiziale e in giudizio.

Nell'accertamento dei fatti si avvale di una rete selezionata di collaboratori: medici legali e specialisti clinici, periti ricostruttori della dinamica, consulenti del lavoro per la valutazione delle conseguenze reddituali.

La legittimazione passiva: contro chi si agisce

È la prima determinazione da assumere, ed è quella in cui si concentrano gli errori di maggiore incidenza pratica.

La procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. — quella che impone di rivolgersi al proprio assicuratore — opera entro confini delimitati: collisione fra due veicoli identificati e regolarmente assicurati, e danno alla persona del conducente contenuto entro la soglia di cui all'art. 139 cod. ass. Al di sopra di quella soglia, e quindi in tutte le ipotesi di macrolesione, la legittimazione passiva si sposta sull'assicuratore del responsabile, nei confronti del quale è esercitabile l'azione diretta ex art. 144 cod. ass., previa richiesta ex art. 148.

Alcune posizioni soggettive seguono poi una disciplina propria:

•     Il trasportato → è risarcito dall'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava a prescindere dall'accertamento delle responsabilità (art. 141 cod. ass.). È la posizione più protetta dell'ordinamento in materia.

•     Il veicolo non identificato o non assicurato → l'art. 283 cod. ass. prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che opera per il tramite di un'impresa designata. Procedura, termini e regime di alcune voci di danno differiscono da quelli ordinari.

•     Il pedone e il ciclista → rappresentano anch'essi categorie che godono di tutela rafforzata, ponendo l'art. 2054 c.c. a carico del conducente una presunzione di responsabilità che non si supera allegando l'imprevedibilità della condotta altrui: occorre la prova positiva di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La formazione della prova: la dinamica e le conseguenze lesive

Dalla ricostruzione della dinamica dipende l'accertamento dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.), che riduce proporzionalmente il risarcimento dovuto.

Pertanto, in caso di sua contestazione o incertezza, è necessario procedere in modo tempestivo e adeguato, in quanto il materiale probatorio si forma nell'immediatezza del sinistro ed è soggetto a rapida dispersione: rilievi degli organi intervenuti, posizione di quiete dei veicoli, dati registrati dai dispositivi elettronici di bordo, immagini delle telecamere stradali e private, generalità dei presenti. Le registrazioni video, in particolare, hanno tempi di conservazione contenuti e vanno acquisite rapidamente.

Per la prova del danno da lesioni opera il medesimo criterio che governa le vicende di responsabilità medica: non è sufficiente la documentazione dell'ultimo ricovero, occorre l'intero percorso dal soccorso alla riabilitazione, dal quale risultano l'effettiva entità dei postumi e la loro riconducibilità causale al sinistro.

Le voci di danno

Il danno alla persona si articola in voci distinte, soggette a regimi probatori distinti.

Danno non patrimoniale

Comprende la lesione dell'integrità psicofisica, nella componente permanente e in quella temporanea, e la sofferenza soggettiva (danno morale). Vi si aggiunge, ove la vicenda presenti profili eccedenti l'ordinario, la personalizzazione che compensa conseguenze che la valutazione tabellare, standardizzata per definizione, non contempla. Richiede la prova in concreto.

Danno patrimoniale

Spese di cura sostenute e future, assistenza personale, adattamento dell'abitazione e del veicolo, incidenza sulla capacità di produrre reddito. Quest'ultima voce è la più rilevante e insieme la meno valorizzata, poiché impone di dimostrare la duplice componente del reddito non percepito durante la convalescenza, ma anche quella del danno futuro da ridotta capacità lavorativa. È il punto in cui gli apporti del medico legale e del consulente del lavoro incidono sull'effettiva entità della liquidazione.

Danno dei congiunti

Ai familiari spetta una posizione autonoma, e non nella sola ipotesi di decesso. Quando la vittima sopravvive con invalidità grave, il congiunto la cui vita di relazione ne risulti stravolta è titolare di un danno proprio, distinto da quello del danneggiato e soggetto a criteri di liquidazione specifici.

La Tabella Unica Nazionale e la pronuncia della Cassazione del 2026

La liquidazione delle invalidità di non lieve entità si è retta per un ventennio sulle tabelle elaborate dagli uffici giudiziari — quelle del Tribunale di Milano in primo luogo — applicate in via di prassi e non per forza di legge, in mancanza dell'attuazione dell'art. 138 cod. ass.

Il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 ha introdotto la Tabella Unica Nazionale, applicabile ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025. Restava impregiudicata la questione del criterio applicabile alle vicende anteriori, che costituiscono la quasi totalità del contenzioso pendente.

Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2026 n. 8630 ha stabilito che la Tabella trova applicazione anche ai sinistri precedenti, non per efficacia diretta ma quale parametro della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., e che il giudice può discostarsene soltanto in presenza di circostanze del tutto peculiari, dandone motivazione.

Due le conseguenze operative. La prima: il criterio di liquidazione è oggi tendenzialmente unitario sul territorio nazionale, e impostare la domanda sulle sole tabelle milanesi non corrisponde più allo stato della giurisprudenza di legittimità. La seconda: il medesimo parametro governa la responsabilità sanitaria, che vi rinvia per il tramite dell'art. 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017 n. 24. Il danno da macrolesione si liquida secondo gli stessi criteri, quale che sia la fonte dell'illecito.

Rilevanza penale del fatto

Le lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) e l'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) costituiscono figure di reato autonome. Al giudizio civile si affianca pertanto un procedimento penale, e i due piani interferiscono.

La costituzione di parte civile non costituisce un adempimento da compiere in ogni caso. È una scelta processuale, da assumere con attenta valutazione dell'utilità concreta che il procedimento penale offre nella singola vicenda — accesso agli atti di indagine, accertamento della dinamica con mezzi non disponibili al giudice civile — e i costi che comporta in termini di tempi e di vincoli.

Rileva, inoltre, sul piano dei termini: quando il fatto integra reato, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine, più lungo, stabilito per il reato (art. 2947, comma 3, c.c.).

Termini e condizioni di procedibilità

Il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni (art. 2947, comma 2, c.c.), salvo quanto osservato in ordine ai fatti costituenti reato. Il termine è breve e, nelle vicende di maggiore gravità, decorre in un periodo nel quale i familiari sono assorbiti dalla riabilitazione e dalla gestione dell'emergenza. È fondamentale, pertanto, il supporto di un legale che monitori la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione.

L'esercizio dell'azione di risarcimento, inoltre, è subordinato ad alcuni passaggi obbligati: la richiesta risarcitoria nelle forme dell'art. 145 cod. ass., cui consegue il termine entro il quale l'assicuratore deve formulare offerta o esporre i motivi del diniego (sessanta giorni per i danni a cose, novanta per i danni alla persona, art. 148 cod. ass.); e il procedimento di negoziazione assistita, che in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 3, D.L. 12 settembre 2014 n. 132).

Adempimenti svolti in modo approssimativo non pregiudicano l'esito della causa, ma ne complicano la definizione; la loro omissione ne determina l'improcedibilità.

Concorso della responsabilità sanitaria

Una categoria di vicende si colloca all'intersezione fra le due materie di cui lo Studio si occupa, e riceve raramente il rilievo che le compete.

Il politraumatizzato giunge in ospedale con lesioni prodotte dal sinistro, ma l'esito definitivo dipende altresì dal trattamento ricevuto: una frattura non rilevata su un'immagine disponibile, un'emorragia interna riconosciuta tardivamente, una lesione neurologica trattata fuori tempo utile. In tali ipotesi il danno finale non è integralmente riconducibile all'urto, e alla responsabilità del conducente si affianca quella della struttura sanitaria.

La distinzione delle due componenti presuppone l'esame della cartella clinica con gli strumenti propri della responsabilità sanitaria. È una verifica che si giustifica ogni volta che l'esito appaia sproporzionato rispetto alla dinamica accertata.

La materia è trattata nella pagina dedicata alla responsabilità medica e sanitaria.

Domande frequenti

La compagnia assicurativa ha formulato un'offerta. È possibile accettarla e domandare in seguito la differenza?

Solo comunicando che l'accettazione avviene a titolo di acconto sul maggior importo dovuto. Se, al contrario, interviene a saldo e a titolo transattivo definisce la vicenda. Prima di accettare un'offerta, dunque, occorre verificare che essa consideri tutte le voci, comprese quelle destinate a manifestarsi in futuro.

Al sinistro ha concorso anche la mia condotta. Sussiste ugualmente il diritto al risarcimento?

Sì. Il concorso del danneggiato riduce il risarcimento in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma non lo esclude. Nelle vicende gravi la differenza fra un concorso accertato nella misura del venti o del cinquanta per cento è di rilievo, e costituisce uno dei principali terreni di contestazione.

I postumi non si sono ancora stabilizzati. Conviene attendere?

Si tratta di due piani distinti. La richiesta risarcitoria iniziale va azionata tempestivamente, poiché i termini decorrono dal fatto e il materiale probatorio relativo alla dinamica si deteriora. La quantificazione definitiva presuppone, invece, la stabilizzazione dei postumi: nelle more possono essere richieste provvisionali e anticipazioni.

Il responsabile non era assicurato.

Opera il Fondo di garanzia per le vittime della strada, nelle ipotesi di veicolo non assicurato, non identificato o posto in circolazione contro la volontà del proprietario. La procedura differisce da quella ordinaria e va impostata correttamente sin dall'atto introduttivo del procedimento stragiudiziale.

Un familiare è deceduto nel sinistro. Quali pretese competono ai congiunti?

Il danno da perdita del rapporto parentale spetta ai congiunti iure proprio e si cumula alle voci acquisite iure hereditatis. La quantificazione dipende dal rapporto, dalla convivenza, dall'età di ciascuno e dalla composizione del nucleo familiare, e non segue i criteri propri del danno da lesioni.

L'incidente è avvenuto nel tragitto fra casa e lavoro. La copertura INAIL esclude il risarcimento?

No. Il sinistro in itinere costituisce infortunio sul lavoro e dà titolo alle prestazioni dell'Istituto, che tuttavia non precludono l'azione verso il responsabile e il suo assicuratore.

Il risarcimento opera in forma differenziale: dall'importo liquidato secondo i criteri civilistici si detrae, per poste omogenee, quanto l'Istituto ha già indennizzato, residuando il c.d. danno differenziale. Poiché l'indennizzo INAIL copre il danno biologico permanente a partire dal sesto punto percentuale e, dal sedicesimo, le conseguenze patrimoniali, ma non la componente morale né il danno biologico temporaneo, tali voci restano integralmente dovute dal responsabile. L'INAIL può a sua volta agire in surroga per quanto erogato. Quando la menomazione permanente resta al di sotto della soglia di indennizzabilità, il meccanismo differenziale non opera affatto: non essendovi prestazione da detrarre, l'intero danno biologico resta di pertinenza dell'assicuratore del responsabile e si liquida per intero secondo i criteri civilistici.

Contatti

Per una valutazione preliminare è possibile compilare il modulo di richiesta.

Anche se una documentazione incompleta consente di stabilire se sussistano margini di approfondimento, è utile portare in visione il verbale degli organi intervenuti, la documentazione sanitaria e la corrispondenza intercorsa con le compagnie.

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