Infortuni sul lavoro e malattie professionali: il danno differenziale

L'indennizzo erogato dall'INAIL non esaurisce il danno subito dal lavoratore. Lo copre solo in parte, secondo criteri propri, e prescinde dall'accertamento di qualunque responsabilità.

Quando l'infortunio o la malattia professionale sono riconducibili a una condotta del datore di lavoro, al lavoratore spetta la differenza fra il danno effettivamente patito, liquidato secondo i criteri civilistici, e quanto l'Istituto ha già corrisposto. È il danno differenziale, e in molte vicende costituisce la parte maggiore della pretesa.

Lo Studio assiste lavoratori e familiari nell'accertamento della responsabilità e nella quantificazione della differenza, avvalendosi di medici legali, specialisti clinici e consulenti del lavoro.

Indennizzo INAIL e risarcimento: due istituti distinti

La prestazione dell'INAIL ha natura indennitaria e opera in via automatica: presuppone soltanto che l'evento sia avvenuto in occasione di lavoro, senza che rilevi la colpa di alcuno. La sua misura è determinata da tabelle di legge.

Il risarcimento del danno presuppone invece l'accertamento di una responsabilità, e ha per oggetto l'integralità del pregiudizio, secondo i criteri di liquidazione elaborati per il danno alla persona.

La Corte di cassazione ha ribadito che, per le differenze strutturali e funzionali fra le due prestazioni, le somme erogate dall'Istituto non possono considerarsi satisfattive dell'intero danno (Cass. n. 3694/2023). È il presupposto di tutto ciò che segue.

Il danno differenziale

Che cosa l'INAIL non indennizza

L'Istituto indennizza il danno biologico permanente a partire dal sesto punto percentuale e, dal sedicesimo, le conseguenze patrimoniali. Restano interamente fuori dalla sua copertura:

•     il danno biologico temporaneo, cioè l'intero periodo di inabilità;

•     la sofferenza soggettiva, ossia la componente morale del danno non patrimoniale;

•     la personalizzazione, quando le conseguenze eccedono quelle ordinariamente previste dalla valutazione tabellare;

•     le voci patrimoniali non coperte o coperte solo in parte: spese di cura e assistenza, perdita di capacità lavorativa specifica, mancato guadagno.

•     I danni riflessi ai congiunti del lavoratore.

Vi si aggiunge la menomazione permanente inferiore al sesto punto percentuale, che l'Istituto non indennizza affatto e che resta quindi integralmente a carico del responsabile.

Lo scomputo per poste omogenee

Dal danno liquidato secondo i criteri civilistici si detrae quanto l'INAIL ha corrisposto, ma la detrazione opera soltanto fra voci corrispondenti: l'indennizzo del danno biologico permanente si sottrae dal danno biologico permanente, non dalle altre componenti.

È il punto in cui si commettono gli errori di maggiore incidenza economica. Uno scomputo effettuato sull'importo complessivo, anziché voce per voce, azzera poste che l'Istituto non ha mai indennizzato, e riduce la pretesa di somme che non sono mai state percepite.

L'INAIL conserva a sua volta azione nei confronti del responsabile per quanto erogato, nelle forme del regresso o della surrogazione. Le due azioni convivono e vanno coordinate.

La responsabilità del datore di lavoro

Il fondamento è l'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. È una norma di chiusura: l'osservanza della disciplina antinfortunistica di dettaglio, oggi contenuta nel D.Lgs. 81/2008, non esaurisce l'obbligo.

La responsabilità ha natura contrattuale, e ciò si riflette sulla ripartizione dell'onere della prova. Al lavoratore compete provare il danno, la nocività dell'ambiente o della lavorazione e il nesso causale fra l'una e l'altro. Al datore di lavoro compete provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire l'evento.

L'esonero dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965 non copre il danno non patrimoniale eccedente l'indennizzo: è su questo terreno che il differenziale si è affermato.

Le malattie professionali

La malattia professionale si distingue dall'infortunio per il modo in cui la causa opera: non un evento violento e concentrato, ma un'azione lenta e ripetuta della lavorazione sull'organismo.

Il sistema è misto. Per le patologie comprese nelle tabelle di legge opera una presunzione di origine professionale: al lavoratore è sufficiente dimostrare la lavorazione e la malattia. Per quelle non tabellate la presunzione non opera, e il nesso causale va provato — circostanza che rende decisiva la ricostruzione documentale dell'intera storia lavorativa, spesso distribuita fra datori diversi e distante nel tempo.

Rientrano fra le ipotesi più ricorrenti le patologie da esposizione ad amianto, l'ipoacusia da rumore, le patologie muscolo-scheletriche da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, le dermatiti e le patologie respiratorie da agenti chimici.

L'infortunio in itinere

L'infortunio occorso nel tragitto fra l'abitazione e il luogo di lavoro costituisce infortunio sul lavoro e dà titolo alle prestazioni dell'Istituto.

Quando è determinato dalla circolazione stradale, alle prestazioni INAIL si affianca l'azione verso il responsabile del sinistro e il suo assicuratore, e il risarcimento opera anche qui in forma differenziale. La materia è trattata nella pagina dedicata agli incidenti stradali.

L'infortunio in ambito privato e le polizze infortuni

Fuori dall'ambito lavorativo non opera alcuna copertura pubblica: la tutela, se esiste, deriva dal contratto. Le polizze infortuni — individuali, o stipulate dal datore di lavoro, da un ente o da un'associazione a favore degli aderenti — prevedono un indennizzo al verificarsi di un infortunio, definito dalle condizioni contrattuali come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna.

Il contenzioso si concentra quasi sempre sulla qualificazione dell'evento. La distinzione fra infortunio e malattia determina l'operatività stessa della garanzia, e nelle ipotesi di confine — patologie insorte a seguito di un evento traumatico, infezioni contratte in occasione di una lesione — è la qualificazione a decidere l'esito, non la gravità delle conseguenze.

Lo Studio si occupa di questa materia su entrambi i lati del rapporto, assistendo assicurati e, su incarico di Compagnie, in sede di valutazione della garanzia.

Termini

Il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive in tre anni (art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965).

L'azione risarcitoria verso il datore di lavoro, avendo natura contrattuale, è soggetta al termine ordinario di dieci anni. Quando la si eserciti in via extracontrattuale il termine è di cinque anni, elevato a quello previsto per il reato se il fatto ne integra gli estremi.

Nelle malattie professionali il termine non decorre dall'esposizione ma dal momento in cui la patologia si è manifestata ed è divenuta riconoscibile come conseguenza della lavorazione. È la ragione per cui vicende risalenti a rapporti di lavoro cessati da anni restano azionabili.

Domande frequenti

L'INAIL mi ha già indennizzato. Posso chiedere altro?

Sì, se l'evento è riconducibile a una responsabilità del datore di lavoro o di un terzo. L'indennizzo non preclude l'azione risarcitoria: la riduce, per le sole voci corrispondenti.

L'INAIL non ha riconosciuto l'origine professionale della malattia.

Il diniego dell'Istituto è impugnabile e non pregiudica l'azione verso il datore di lavoro, che ha presupposti diversi. Le due vicende vanno però impostate insieme, perché l'accertamento tecnico svolto nell'una incide sull'altra.

Ho una percentuale di invalidità inferiore al sei per cento.

L'INAIL non indennizza, ma il danno esiste ed è integralmente risarcibile dal responsabile secondo i criteri civilistici. In questi casi il risarcimento non è ridotto da alcuno scomputo.

Ero io a non avere usato il dispositivo di protezione.

La condotta imprudente del lavoratore rileva solo se abbandona del tutto l'ambito delle mansioni. Al di fuori di tale ipotesi, l'obbligo di vigilanza sul corretto uso dei dispositivi grava sul datore di lavoro, e la sua violazione non si compensa con la disattenzione di chi subisce il danno.

Il mio datore di lavoro non esiste più.

La cessazione dell'impresa non estingue la pretesa, che può essere fatta valere nei confronti dei successori, degli obbligati solidali o della compagnia che prestava la copertura. È una verifica che si compie sui documenti, e spesso conduce a un esito diverso da quello che il lavoratore dà per scontato.

Contatti

Per una valutazione preliminare è possibile compilare il modulo di richiesta .

È utile portare il certificato INAIL e i provvedimenti dell'Istituto, la documentazione sanitaria, le buste paga e ogni documento relativo alle mansioni svolte e alla storia lavorativa.

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