Infezioni contratte in ospedale

Un'infezione insorta durante o dopo un ricovero non è, di per sé, la prova di un errore: una quota di infezioni è inevitabile anche in strutture che lavorano correttamente. È però un evento che la struttura ha l'obbligo di prevenire con misure organizzative determinate, e sul quale l'onere della prova non grava sul paziente.

Questa pagina tratta i presupposti della responsabilità per infezione correlata all'assistenza, i criteri con cui si dimostra che l'infezione è stata contratta nella struttura, che cosa la struttura deve provare per liberarsi — regola che la Corte di cassazione ha reso più stringente con la pronuncia del settembre 2026 — le voci di danno e i termini.

Che cosa si intende per infezione correlata all'assistenza

Si definisce correlata all'assistenza l'infezione che non era presente né in incubazione al momento del ricovero e che si manifesta durante la degenza o, per le infezioni del sito chirurgico, entro un intervallo definito dalla dimissione o dall'impianto di una protesi.

La distinzione che la difesa delle strutture introduce quasi sempre è fra infezione esogena, trasmessa da personale, strumenti o ambiente, e infezione endogena, causata dalla flora batterica del paziente stesso. La distinzione ha rilievo clinico, ma non sposta da sola la responsabilità: anche l'infezione endogena è oggetto di misure di prevenzione — profilassi antibiotica appropriata, preparazione del campo operatorio, tempi e tecnica dell'intervento — e la sua origine non esime la struttura dal dimostrare di averle applicate.

Il fondamento della responsabilità

Con l'accettazione si perfeziona il contratto di spedalità, che comprende, accanto alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, la sicurezza delle cure: l'art. 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24 la qualifica come parte costitutiva del diritto alla salute e la riferisce espressamente anche alle attività di prevenzione del rischio.

L'art. 7, comma 1, della stessa legge stabilisce che la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde delle condotte dolose o colpose degli operatori di cui si avvale ex artt. 1218 e 1228 c.c. La responsabilità è dunque contrattuale, e riguarda tanto l'atto sanitario quanto l'organizzazione: nel contenzioso sulle infezioni è quasi sempre il secondo profilo a essere decisivo.

L'esercente la professione sanitaria risponde invece ex art. 2043 c.c. (art. 7, comma 3), salva l'assunzione di un'obbligazione contrattuale diretta. Nelle cause per infezione l'azione si indirizza di regola alla struttura, perché è la struttura — non il singolo chirurgo — a dover rispondere delle procedure di sterilizzazione, della sorveglianza e dei rapporti fra personale e degenti.

Come si dimostra che l'infezione è stata contratta nella struttura

La Corte di cassazione, sez. III, con la sentenza 3 marzo 2023, n. 6386, ha indicato i criteri attraverso i quali si accerta la riconducibilità dell'infezione al ricovero:

•     criterio temporale: il tempo intercorso fra il ricovero o l'intervento e la manifestazione dell'infezione, valutato in rapporto al periodo di incubazione del germe isolato;

•     criterio topografico: l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico o nella sede dell'accesso venoso, del catetere, della protesi;

•     criterio clinico: la verifica delle misure di prevenzione esigibili in rapporto alla specificità di quella infezione e di quel paziente.

La stessa pronuncia ha precisato che il nesso causale va accertato secondo la regola della probabilità prevalente, e non secondo un criterio di certezza: la sentenza di merito che pretendeva la certezza è stata cassata. È un punto decisivo, perché in materia di infezioni la prova della catena di trasmissione è per definizione non raggiungibile in termini di certezza.

Che cosa la struttura deve provare

Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato prova il ricovero, l'infezione e la sua riconducibilità alla degenza secondo i criteri appena indicati. È la struttura a dover dimostrare la causa non imputabile ex art. 1218 c.c.

Il contenuto di questa prova è stato precisato dalla Corte di cassazione, sez. III, con l'ordinanza 1° settembre 2026, n. 24916, che ha irrigidito l'onere gravante sulle strutture. Non è sufficiente il richiamo di attestazioni di carattere generale — l'esistenza di un protocollo, una certificazione di sanificazione ambientale, un manuale di qualità. La struttura deve provare due cose distinte: di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle normative vigenti e dalle leges artis, e di avere applicato i protocolli di prevenzione nel caso concreto.

In concreto, la prova riguarda elementi documentabili e databili:

•     le procedure di disinfezione, sterilizzazione e sanificazione di ambienti, strumenti e materiali, con la registrazione dei cicli e dei controlli;

•     la gestione della biancheria e dei rifiuti sanitari;

•     i requisiti e i controlli sulla qualità dell'aria nei blocchi operatori;

•     i sistemi di sorveglianza e il monitoraggio microbiologico, con la relativa documentazione e le date;

•     il rapporto numerico fra personale e degenti nel reparto e nel periodo considerato;

•     la profilassi antibiotica somministrata a quel paziente, nei tempi e nelle dosi previste.

Questa impostazione sposta il baricentro del giudizio dalla ricostruzione — spesso impossibile — di come il germe sia arrivato al paziente, alla verifica di che cosa la struttura abbia effettivamente fatto per impedirlo. Dove quella documentazione manca, o è generica, la prova liberatoria non si forma.

Il profilo penale

Quando l'infezione produce lesioni gravi o il decesso può aprirsi un procedimento penale per lesioni o omicidio colposo. L'accertamento penale segue regole causali più rigorose di quelle civili e si conclude spesso senza condanna; il suo esito negativo non preclude l'accoglimento della domanda civile contro la struttura, che risponde su presupposti diversi. Il fascicolo del procedimento resta però una fonte istruttoria preziosa, perché contiene di regola la documentazione organizzativa che in sede civile viene prodotta con riluttanza.

I danni risarcibili

Se il paziente sopravvive

Sono risarcibili il danno biologico permanente e temporaneo, la personalizzazione quando le conseguenze eccedono quelle ordinarie, le spese mediche e di assistenza sostenute e future, il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa. Nelle infezioni le voci quantitativamente rilevanti derivano spesso da ciò che l'infezione ha reso necessario: la rimozione e il reimpianto di una protesi, interventi di revisione ripetuti, il prolungamento della degenza per mesi, nei casi più gravi l'amputazione.

Se il paziente decede

Ai congiunti spetta il danno da perdita del rapporto parentale, che è danno proprio e non ereditario. Agli eredi si trasmette il danno biologico terminale patito nell'intervallo fra l'insorgenza dell'infezione e la morte — intervallo che nelle sepsi è normalmente apprezzabile — e il danno da lucida agonia ove vi sia stata consapevolezza.

Va distinta l'ipotesi in cui il decesso sia conseguenza dell'infezione da quella in cui sopravvenga per causa autonoma a giudizio pendente. Nel secondo caso ai congiunti non spetta il danno da perdita del rapporto parentale e il danno biologico della vittima si liquida secondo i criteri della premorienza, in rapporto al periodo effettivamente vissuto.

Per la liquidazione trova applicazione la Tabella Unica Nazionale approvata con il D.P.R. 12/2025; la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 8630/2026, ne ha riconosciuto la rilevanza come parametro equitativo anche per fatti anteriori.

Termini e percorso

L'azione contro la struttura si prescrive in dieci anni. Quella contro il singolo operatore sanitario in cinque ex art. 2947 c.c., per la natura extracontrattuale attribuitale dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017. Il termine decorre dal momento in cui il danno si è manifestato e l'avente diritto è stato in grado di ricondurlo alla degenza: nelle infezioni protesiche, che possono rimanere latenti per mesi, la decorrenza va individuata con attenzione.

Prima del giudizio è necessario esperire il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017 come condizione di procedibilità, in alternativa alla mediazione. Nelle cause per infezione l'ATP è la sede in cui si chiede l'acquisizione della documentazione organizzativa, che fuori dal processo la struttura non è tenuta a consegnare.

La documentazione necessaria

Oltre alla cartella clinica integrale occorre acquisire:

•     il registro operatorio, con l'indicazione dell'équipe, della durata e della sala;

•     gli esami colturali e gli antibiogrammi, che identificano il germe e la sua sensibilità: sono il documento centrale dell'intera vicenda;

•     la scheda unica di terapia, per verificare la profilassi antibiotica e la sua tempistica;

•     il diario infermieristico relativo alla medicazione e alla gestione di cateteri e accessi venosi;

•     la documentazione dei ricoveri e degli interventi successivi, resi necessari dall'infezione;

•     la documentazione clinica anteriore al ricovero, che serve a escludere la preesistenza dell'infezione.

La richiesta di copia della cartella clinica è un diritto dell'interessato e dei suoi eredi e va rivolta alla direzione sanitaria. La documentazione organizzativa — protocolli, registri di sterilizzazione, dati di sorveglianza — non è invece ostensibile su semplice richiesta e si acquisisce nel procedimento.

Alcuni dei casi seguiti dallo Studio

•     Una paziente adulta, operata alla nascita per una cardiopatia congenita, è stata sottoposta a un intervento di revisione complicato da un'infezione da batterio multiresistente. Lo shock settico che ne è seguito le ha lasciato gravissime lesioni permanenti. La consulenza tecnica ha accertato la responsabilità della struttura e nel 2021 la vicenda si è definita con una transazione di 1.848.000 euro a carico di un ospedale milanese.

•     Il decesso di un paziente è stato ricondotto al concorso fra i difetti di pianificazione di un intervento sulla valvola mitrale e l'infezione insorta nel decorso post operatorio; il caso è stato definito nel 2025.

•     Una paziente sottoposta nel 2016 a un intervento di riduzione ponderale ha contratto durante il ricovero un'infezione da germi di origine ospedaliera, con shock settico ed esiti permanenti. Nel corso del giudizio è stato raggiunto un accordo transattivo per 250.000 euro.

Domande frequenti

L'ospedale sostiene che le infezioni sono un rischio inevitabile. È vero?

In parte. Una quota di infezioni si verifica anche dove la prevenzione è corretta, e questo esclude che la struttura risponda automaticamente. Ma l'inevitabilità va dimostrata in concreto, caso per caso, provando che tutte le misure esigibili erano state adottate e applicate. L'affermazione generica non ha valore liberatorio: è esattamente ciò che la Cassazione ha escluso nel settembre 2026.

Mi hanno detto che il batterio era già nel mio organismo.

È l'eccezione dell'infezione endogena. Non esclude la responsabilità: anche per i germi della flora del paziente esistono misure di prevenzione — profilassi antibiotica corretta nei tempi, preparazione del campo, tecnica e durata dell'intervento — e la struttura deve provare di averle osservate.

L'infezione è comparsa dopo la dimissione. Posso ancora agire?

Sì. Il criterio temporale tiene conto del periodo di incubazione, e per le infezioni del sito chirurgico e delle protesi la manifestazione successiva alla dimissione è la regola, non l'eccezione. Quello che conta è la compatibilità fra i tempi, la sede e il germe isolato.

Non ho fatto esami colturali. Il caso è perso?

Non necessariamente, ma la posizione è più difficile: l'isolamento del germe è l'elemento che collega l'infezione alla degenza. Se gli esami non sono stati eseguiti dalla struttura quando le condizioni cliniche li imponevano, la loro assenza è essa stessa un addebito, e la lacuna non può essere fatta valere a favore di chi aveva l'obbligo di colmarla.

Quanto dura una causa di questo tipo?

L'accertamento tecnico preventivo si esaurisce di regola in un anno circa e in una parte rilevante dei casi definisce la controversia. Se si apre il giudizio di merito i tempi sono quelli ordinari del tribunale civile.

Valutazione del caso

Lo Studio esamina la documentazione sanitaria e riferisce se sussistano margini di approfondimento. È utile portare la documentazione disponibile anche se incompleta, a partire dagli esami colturali.

Per una valutazione preliminare è possibile compilare il modulo di richiesta di valutazione.

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