Cadute e mancata sorveglianza del paziente ricoverato

La caduta di un paziente durante il ricovero non è un incidente estraneo alla prestazione sanitaria: rientra fra gli eventi che la struttura è tenuta a prevenire in forza del contratto che la lega al ricoverato. Quando la caduta produce un trauma cranico, la frattura di femore di un anziano o il decesso, la questione non è se vi sia stato un errore clinico, ma se il rischio fosse stato valutato e se le misure conseguenti fossero state adottate.

Questa pagina tratta i presupposti della responsabilità della struttura per la caduta del degente, la ripartizione dell'onere probatorio, i casi in cui la responsabilità è esclusa, le voci di danno e i termini.

Il fondamento della responsabilità

Con l'accettazione in ospedale si perfeziona il contratto di spedalità, che ha per oggetto non solo le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ma anche gli obblighi accessori di protezione del paziente: sicurezza degli ambienti, adeguatezza delle attrezzature, sorveglianza proporzionata alle condizioni del ricoverato.

L'art. 7, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde delle condotte dolose o colpose dei propri operatori ex artt. 1218 e 1228 c.c. La responsabilità della struttura è quindi contrattuale, e lo è anche quando la caduta non dipende da un atto medico ma dall'organizzazione: un paziente lasciato solo su una barella in corridoio, una sponda non applicata, un campanello fuori portata.

L'esercente la professione sanitaria risponde invece a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (art. 7, comma 3, della stessa legge), salvo che abbia assunto un'obbligazione contrattuale diretta con il paziente. La distinzione incide sul regime probatorio e sulla prescrizione, e orienta la scelta del soggetto da convenire.

Quando la caduta dipende dalla cosa in sé — un pavimento bagnato e non segnalato, un letto inidoneo, una barella priva di dispositivi di ritenuta — al titolo contrattuale può aggiungersi la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

La valutazione del rischio di caduta

Il punto decisivo di questi giudizi non è la caduta, che può verificarsi anche in assenza di colpa, ma ciò che la precede. Le strutture sanitarie sono tenute a valutare il rischio di caduta di ciascun ricoverato al momento dell'accettazione e a rivalutarlo quando le condizioni mutano: la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13, del novembre 2011, dedicata alla prevenzione e alla gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie, indica il percorso e gli strumenti.

La valutazione si effettua con scale validate — Conley, Morse, Stratify sono le più diffuse — e va ripetuta al variare dei fattori di rischio. Fra questi rilevano l'età, un precedente episodio di caduta, i deficit visivi o dell'equilibrio, lo stato confusionale, e soprattutto la terapia in corso: sedativi, ipnotici, antipsicotici, diuretici e antipertensivi modificano il rischio nell'arco di poche ore.

All'esito della valutazione corrispondono misure determinate: applicazione delle sponde, accompagnamento negli spostamenti e nell'accesso ai servizi igienici, campanello a portata di mano, illuminazione notturna, calzature adeguate, collocazione del paziente in una stanza sorvegliabile, sorveglianza rinforzata nelle ore successive a una sedazione.

La caduta del paziente con esito di morte o grave danno è inoltre classificata fra gli eventi sentinella e come tale va segnalata: l'esistenza o l'assenza di quella segnalazione, e del relativo audit interno, è elemento acquisibile nel giudizio.

L'onere della prova

Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve provare il titolo — il ricovero —, l'evento dannoso e il nesso causale fra la degenza e il danno. Non deve provare la colpa della struttura.

Spetta alla struttura dimostrare che l'inadempimento non le è imputabile ex art. 1218 c.c.: in concreto, che il rischio di caduta era stato valutato secondo gli strumenti in uso, che le misure corrispondenti erano state adottate, e che la caduta si è verificata nonostante esse.

Questa ripartizione ha una conseguenza pratica rilevante. La valutazione del rischio si documenta: esiste una scheda, una registrazione nel diario infermieristico, una consegna fra turni. Se quella documentazione manca, o è compilata in modo generico, la struttura non dispone della prova che le occorre. La lacuna della cartella clinica non può essere fatta valere a favore di chi aveva l'obbligo di redigerla, ed è quindi il primo elemento da verificare quando si esamina il fascicolo sanitario.

Quando la struttura non risponde

L'obbligo di protezione non è assoluto e non si traduce in una sorveglianza continua di ogni degente. La misura della vigilanza dovuta è proporzionata al rischio concreto del singolo paziente: per un ricoverato autosufficiente, orientato e non sottoposto a terapie che alterino l'equilibrio, non è esigibile lo stesso presidio richiesto per un anziano confuso o per un paziente appena sedato.

La responsabilità è quindi esclusa quando la struttura dimostra di avere valutato correttamente un rischio basso e la caduta è dipesa da un evento imprevedibile o da una condotta autonoma e imprudente del paziente. Quest'ultima, se non esclude del tutto il nesso, può ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.

Va precisato un punto che nei giudizi viene spesso sollevato in via difensiva. La contenzione fisica non è la risposta al rischio di caduta: è un atto eccezionale, ammesso solo in presenza di indicazione clinica, per il tempo strettamente necessario e con registrazione in cartella. Il suo impiego indiscriminato costituisce esso stesso fonte di responsabilità, e la sua omissione non può essere addebitata alla struttura come se fosse una misura ordinaria di prevenzione.

Il profilo penale

Quando la caduta produce lesioni gravi o il decesso, accanto all'azione civile può aprirsi un procedimento penale per lesioni colpose o omicidio colposo a carico degli operatori. Infermieri e operatori socio-sanitari rivestono una posizione di garanzia nei confronti del paziente affidato alle loro cure, e la giurisprudenza di legittimità ha affermato la responsabilità per l'omessa applicazione delle sponde o per la rimozione dei presidi di protezione senza assicurare un'assistenza sostitutiva.

Il procedimento penale non è la sede in cui il danno viene liquidato, e il suo esito non vincola il giudice civile quanto alla responsabilità della struttura, che risponde su presupposti diversi. È però una fonte istruttoria: il fascicolo del pubblico ministero contiene di regola la documentazione sanitaria integrale e le dichiarazioni del personale, acquisibili nel giudizio civile.

I danni risarcibili

Se il paziente sopravvive con esiti

Sono risarcibili il danno biologico permanente e temporaneo, la personalizzazione quando le conseguenze eccedono quelle ordinarie per quel grado di invalidità, le spese mediche e di assistenza sostenute e quelle future, il danno patrimoniale da riduzione o perdita della capacità di lavoro. Nell'anziano che dopo la frattura di femore perde l'autonomia residua, la voce quantitativamente più rilevante è spesso quella dell'assistenza.

Se il paziente decede

Ai congiunti spetta il danno da perdita del rapporto parentale, danno proprio e non ereditario. Agli eredi si trasmette il danno biologico terminale patito dalla vittima nell'intervallo fra la caduta e la morte, quando tale intervallo sia apprezzabile, e il danno da lucida agonia se il paziente ha avuto consapevolezza dell'esito.

Va distinta l'ipotesi in cui il decesso sia conseguenza della caduta da quella in cui sopravvenga per causa autonoma mentre il giudizio è in corso. Nel secondo caso ai congiunti non spetta il danno da perdita del rapporto parentale, e il danno biologico della vittima si liquida secondo i criteri della premorienza, cioè in rapporto al periodo effettivamente vissuto: lo scenario risarcitorio cambia in modo sostanziale, e la scelta dei tempi processuali ne risente.

Per la liquidazione trova oggi applicazione la Tabella Unica Nazionale approvata con il D.P.R. 12/2025; la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 8630/2026, ne ha riconosciuto la rilevanza come parametro equitativo anche per fatti anteriori.

Termini e percorso

L'azione contro la struttura si prescrive in dieci anni, trattandosi di responsabilità contrattuale. L'azione contro il singolo operatore sanitario si prescrive in cinque anni ex art. 2947 c.c., in conseguenza della natura extracontrattuale che le attribuisce l'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017. Il termine decorre dal momento in cui il danno si è manifestato e l'avente diritto è stato in grado di ricondurlo alla condotta della struttura.

Prima di introdurre il giudizio è necessario esperire il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017 come condizione di procedibilità, in alternativa alla mediazione. È la sede in cui un collegio peritale — medico legale e specialista — accerta responsabilità e danno, e nella quale la controversia si definisce in una parte rilevante dei casi.

La documentazione necessaria

Per una valutazione preliminare occorre acquisire, oltre alla cartella clinica integrale:

•     la scheda di valutazione del rischio di caduta e le sue eventuali rivalutazioni;

•     il diario infermieristico e le consegne dei turni relativi alle ore precedenti l'evento;

•     la scheda unica di terapia, per verificare le somministrazioni di sedativi, ipnotici, diuretici e antipertensivi;

•     la segnalazione interna dell'evento e la documentazione dell'audit, se effettuato;

•     il verbale del pronto soccorso e gli esami di imaging successivi alla caduta;

•     la documentazione delle condizioni del paziente anteriori al ricovero, che serve a stabilire quale autonomia sia stata perduta.

La richiesta di copia della cartella clinica è un diritto dell'interessato e dei suoi eredi e va rivolta alla direzione sanitaria; la struttura è tenuta a fornirla entro termini definiti, e il ritardo o la consegna parziale sono elementi valutabili.

Due casi seguiti dallo Studio

Nell'aprile 2010 un paziente sedato veniva lasciato su una barella in corridoio, in attesa di ricovero, presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Milano; cadeva riportando un trauma cranico che lo conduceva a uno stato di coma irreversibile, protrattosi per tre anni fino al decesso. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto ai congiunti un risarcimento di circa 700.000 euro. La vicenda è stata riportata dalla stampa.

Un secondo caso ha riguardato il decesso di una paziente a seguito di caduta avvenuta durante il ricovero per l'impianto di una protesi d'anca, definito nel 2023 con un risarcimento di 600.000 euro.

Domande frequenti

Mio padre è caduto in ospedale e si è fratturato il femore. Basta la caduta per ottenere il risarcimento?

Non basta di per sé, ma è sufficiente a fondare la domanda. Provato il ricovero e la caduta, è la struttura a dover dimostrare di avere valutato il rischio e adottato le misure conseguenti. Se quella documentazione manca o è generica, la prova liberatoria non si forma.

La struttura sostiene che mio padre si è alzato da solo contro le indicazioni ricevute.

È l'eccezione più frequente. Rileva solo se il paziente era in condizioni di comprendere e rispettare quelle indicazioni: in un ricoverato disorientato o sedato l'alzarsi da solo non è una condotta imprudente ma la manifestazione del rischio che doveva essere prevenuto. Nel paziente lucido e autosufficiente la condotta può invece incidere sul risarcimento ex art. 1227 c.c.

La caduta è avvenuta in una residenza sanitaria assistenziale e non in ospedale.

Il fondamento è il medesimo: anche la residenza assistenziale assume con il contratto un obbligo di protezione dell'ospite, commisurato al grado di non autosufficienza accertato all'ingresso e riportato nel piano di assistenza individuale. Quel piano, e la sua attuazione, sono il primo documento da esaminare.

Sono passati sei anni. Sono ancora in tempo?

Nei confronti della struttura sì: il termine è decennale. Nei confronti del singolo operatore sanitario il termine quinquennale potrebbe essere decorso. È una delle ragioni per cui l'azione va di regola indirizzata alla struttura.

Il personale mi ha detto che è stato compilato un modulo di segnalazione dell'evento. Posso ottenerlo?

La segnalazione interna dell'evento non fa parte della cartella clinica e la sua ostensione viene spesso rifiutata. Può però essere richiesta al giudice nell'ambito del procedimento, ed è utile perché contiene la ricostruzione compilata dal personale nell'immediatezza.

Valutazione del caso

Lo Studio esamina la documentazione sanitaria e riferisce se sussistano margini di approfondimento. È utile portare la documentazione disponibile anche se incompleta: la cartella clinica può essere acquisita successivamente.

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